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Sez. 3, Sentenza n. 1702 del 05/03/1990 (Rv. 465655 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELL'IMPRESA ASSICURATRICE - AZIONE RISARCITORIA DI COGNIZIONE PROPOSTA DAL DANNEGGIATO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'IMPRESA CESSIONARIA - ESECUZIONE DEL GIUDICATO DI CONDANNA FORMATOSI A CARICO DELL'IMPRESA ASSICURATRICE IN BONIS - OBBLIGO DELL'IMPRESA CESSIONARIA - ESECUZIONE COATTIVA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI QUEST'ULTIMA - ONERE DI RICHIESTA DEL RISARCIMENTO DA PARTE DEL DANNEGGIATO - INESISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465655-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELL'IMPRESA ASSICURATRICE - AZIONE RISARCITORIA DI COGNIZIONE PROPOSTA DAL DANNEGGIATO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'IMPRESA CESSIONARIA - ESECUZIONE DEL GIUDICATO DI CONDANNA FORMATOSI A CARICO DELL'IMPRESA ASSICURATRICE IN BONIS - OBBLIGO DELL'IMPRESA CESSIONARIA - ESECUZIONE COATTIVA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI QUEST'ULTIMA - ONERE DI RICHIESTA DEL RISARCIMENTO DA PARTE DEL DANNEGGIATO - INESISTENZA.*

In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell'ipotesi di sottoposizione dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa con trasferimento del portafoglio della medesima ad altra impresa, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 26 settembre 1978 n. 576, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 1978 n. 576, è l'impresa cessionaria, se pure nella qualità di rappresentante "ex lege" del fondo di garanzia per le vittime della strada che, nei rapporti con il danneggiato, assume la posizione e svolge le funzioni affidate dalla legge fondamentale del 24 dicembre 1969 n. 990 (modificata con il d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1977 n. 39) all'impresa designata a norma dell'art. 20 di questa legge, con la conseguenza che è la detta impresa cessionaria, nella qualità indicata dalla legge, legittimata passiva all'Azione risarcitoria di cognizione proposta dal danneggiato, ed è la stessa impresa, sempre nell'indicata qualità, tenuta ad eseguire il giudicato di condanna che si sia già formato a carico dell'impresa assicuratrice "in bonis", prima che fosse posta in liquidazione coatta, ed, in Mancanza, a subirne l'esecuzione coattiva, senza che, in quest'ultimo caso, il danneggiato debba ripetere la richiesta di risarcimento ed attendere il decorso del termine di cui all'art. 8 della legge del 1978, tali oneri operando solo per la instaurazione del giudizio di cognizione. (Conf 5315/83, mass n 430227).*

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 9, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 13, Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 1, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 3, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 8, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)