Sez. 1, Sentenza n. 3373 del 14/05/1997 Cc. (dep. 21/06/1997) Rv. 207850 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Distinzione tra ricettazione ordinaria e riciclaggio - Applicabilità di detta ultima figura di reato anche a beni diversi dal danaro - Principio di specialità - Fattispecie relativa ad autovettura di provenienza delittuosa cui siano state applicate targhe di altro veicolo - Sussistenza del reato di riciclaggio.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE
Alla stregua dell'attuale formulazione dell'art. 648 bis cod. pen., secondo cui il reato di "riciclaggio" ivi contemplato può avere ad oggetto, oltre al danaro, anche "beni o altre utilità" che, al pari del denaro, provengano da delitto non colposo, deve ritenersi che sussista il detto reato e non quello di ricettazione semplice di cui all'art. 648 cod. pen. (rispetto al quale il primo si presenta con carattere di specialità), nel caso in cui taluno, ricevuta anche una sola autovettura di provenienza delittuosa, vi apponga, allo scopo di ostacolare l'accertamento di tale provenienza, targhe di pertinenza di altro veicolo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)