Sez. 2, Sentenza n. 9026 del 11/06/1997 Ud. (dep. 03/10/1997) Rv. 208747 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Riciclaggio - Condotta punibile - Indicazione - Sostituzione della targa di un'auto provento da delitto - Configurabilità del reato - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE
La sostituzione della targa di un'autovettura - che costituisce il più significativo, immediato ed utile dato di collegamento della "res" con il proprietario che ne è stato spogliato - ovvero la manomissione del suo numero del telaio, devono ritenersi operazioni tese ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della cosa ed integrano, pertanto, il reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis cod. pen. (come modificato dall'art. 4 l. 9 agosto 1993, n. 328); con tale disposizione, infatti, il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente, sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)