diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5884 del 14/06/1999 (Rv. 527450 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Opposizione all'esecuzione promossa in forza di decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo - Deduzione della inesistenza della notificazione dello stesso - Solo perché avvenuta in luogo non riferibile all'esecutato - Sopravvenienza nel corso del giudizio di cassazione della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge n. 890 del 1982 - Omessa deduzione con l'opposizione della questione di costituzionalità - Rilevanza della dichiarazione di illegittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527450-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

Con riferimento alla decisione di un ricorso per cassazione, relativo ad un procedimento di opposizione all'esecuzione con il quale il soggetto esecutato aveva dedotto l'inesistenza della notificazione a mezzo posta ai sensi del secondo comma dell'art. 8, secondo comma, legge n. 890 del 1982, del decreto ingiuntivo fatto valere come titolo esecutivo nei suoi riguardi, perché avvenuta in luogo che non gi era riferibile, la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità di detta norma nelle more del giudizio di cassazione, da parte della sentenza n. 346 del 1998 della Corte Costituzionale, deve reputarsi priva di possibile rilevanza per non avere l'esecutato sollevato la questione di costituzionalità con la sua opposizione e per avere egli limitato la propria domanda al suddetto profilo dell'inesistenza.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)