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Sez. 1, Sentenza n. 10730 del 31/10/1997 (Rv. 511766 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI | Decadenza dell'eletto dalla carica - Declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 9 bis del d.P.R. n. 570 del 1960 - Influenza nel giudizio in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1997-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511766-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI

In tema di limiti di operatività delle sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una norma, occorre tenere conto che l'art. 136 Cost. va raccordato con le regole fondamentali che governano lo svolgimento del processo, il quale, svolgendosi in successive preclusioni derivanti dal comportamento delle parti, vede gradualmente ridursi la materia del contendere, con la conseguenza che ciò che non è mai stato o non è più dibattuto nel processo resta insensibile alla pronunzia di incostituzionalità. Consegue che, intervenuta in sede di merito la sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 1997 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 bis del decreto del presidente della Repubblica n. 570 del 1990, nella parte in cui non prevede che la decadenza del consigliere in situazione di incompatibilità possa essere pronunziata dal giudice adito senza che sia data all'interessato la possibilità di rimuovere utilmente la causa di incompatibilità entro un congruo termine dalla notifica del ricorso previsto dall'art. 9 bis, l'applicazione di detta sentenza resta preclusa, se investe questioni che non sono entrate nel processo, per non avere la parte sollevato la relativa questione di costituzionalità e per avere impostato la difesa in termini incompatibili con la disponibilità ad avvalersi di detto rimedio.

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 9 bis CORTE COST., Costituzione art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)