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Sez. U, Sentenza n. 4024 del 10/07/1984 (Rv. 435990 - 01)

SUCCESSIONI MORTI CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITÀ - DI RICEVERE PER TESTAMENTO - ENTI NON RICONOSCIUTI - TERMINE PREVISTO DALL'ART. 600 COD. CIV. PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO - NATURA - CONSEGUENZE IN IPOTESI DI INUTILE DECORSO DEL DETTO TERMINE.*
Stato
decisa il 1984-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435990-01

SUCCESSIONI MORTI CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITÀ - DI RICEVERE PER TESTAMENTO - ENTI NON RICONOSCIUTI - TERMINE PREVISTO DALL'ART. 600 COD. CIV. PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO - NATURA - CONSEGUENZE IN IPOTESI DI INUTILE DECORSO DEL DETTO TERMINE.*

L'art. 600 cod. civ., secondo il quale la disposizione testamentaria in favore di un ente non riconosciuto, sia privato che pubblico, perde efficacia se non venga fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento entro un anno dal giorno dell'eseguibilità del testamento, fissa, a tutela degli interessi degli eredi legittimi, un termine di decadenza, che opera obiettivamente, con la conseguenza che l'inutile decorso del termine medesimo produce i suddetti effetti, indipendentemente da eventuali cause soggettive d'impossibilità di osservarlo, ovvero da un eventuale errore giustificativo della tardività dell'istanza. (V 1962/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 600 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)