diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 9050 del 05/12/1987 (Rv. 456318 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE - NOMINA DI ENTE NON RICONOSCIUTO QUALE EREDE - MANCATA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI RICONOSCIMENTO - CHIAMATO DI GRADO ULTERIORE - TERMINE PER LA ACCETTAZIONE DELLA EREDITÀ - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1987-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456318-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE - NOMINA DI ENTE NON RICONOSCIUTO QUALE EREDE - MANCATA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI RICONOSCIMENTO - CHIAMATO DI GRADO ULTERIORE - TERMINE PER LA ACCETTAZIONE DELLA EREDITÀ - DECORRENZA.*

Nel caso in cui il testatore nomini erede un ente non riconosciuto, la scadenza dell'anno, dal giorno in cui il testamento è eseguibile, senza la presentazione di istanza per ottenere il riconoscimento dell'ente stesso, determina automaticamente, a norma dell'art. 600 cod. civ., l'inefficacia della disposizione e l'insorgenza, in capo all'ulteriore chiamato all'eredità, del diritto di accettarla, con la conseguenza che il termine decennale di prescrizione di questo ultimo diritto inizia a decorrere dalla suddetta scadenza, senza che la prescrizione medesima possa restare influenzata da un riconoscimento dell'ente intervenuto su istanza presentata oltre l'anno, ovvero dalla pendenza d'impugnazione proposta davanti al giudice amministrativo per denunciare l'illegittimità di tale riconoscimento. (V 4024/84, mass n 435990; (V 2290/80, mass n 405960).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Civ. art. 600 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)