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Sez. 3, Ordinanza n. 13981 del 16/11/2011 Cc. (dep. 12/04/2012) Rv. 252370 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - CONVERSIONE IN PIGNORAMENTO | Istanza di riesame proposta dopo l'irrevocabilità della sentenza - Apertura della fase esecutiva - Conversione in pignoramento - Conseguenze - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2011-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252370-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - CONVERSIONE IN PIGNORAMENTO

È inammissibile, una volta divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna, la proposizione dell'istanza di riesame avverso il sequestro conservativo (art. 316 cod. proc. pen.) di beni mobili ed immobili a garanzia del credito, che, con l'apertura della fase esecutiva, si converte automaticamente in pignoramento attribuendo al giudice civile la competenza a liquidare le somme effettivamente dovute.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 318 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 320, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)