Sez. 1, Sentenza n. 46030 del 26/09/2014 Cc. (dep. 06/11/2014) Rv. 261441 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE | Passaggio in giudicato della sentenza di condanna nel giudizio penale - Competenza a revocare o modificare il sequestro conservativo - Giudice civile - Sussistenza - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE
In tema di sequestro conservativo, dopo l'irrevocabilità della condanna disposta in sede penale al risarcimento in favore della parte civile ed in pendenza di giudizio civile per la quantificazione del danno, la competenza a revocare o modificare la misura concessa a garanzia dell'azione civile nel processo penale spetta esclusivamente al giudice civile, tranne che nella ipotesi in cui il giudizio civile sia stato dichiarato estinto senza che si sia provveduto a disporre la perdita di efficacia della misura, nel qual caso potrà provvedere il giudice penale, con le forme dell'incidente d'esecuzione, ai sensi dell'art. 669 decies, secondo comma, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 com. 10, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 317 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)