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Sez. 1, Sentenza n. 14459 del 29/07/2004 (Rv. 575607 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE | Coniuge avente diritto all'assegno divorzile - Diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge - Condizioni e limiti - Indennità percepita anteriormente alla proposizione della domanda di divorzio, dopo la pronuncia di separazione - Spettanza della quota - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575607-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE

Il diritto, previsto dall'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970 in favore del coniuge titolare di assegno divorzile, alla quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, non sorge ove l'indennità sia maturata e percepita dopo la pronuncia di separazione e di determinazione dell'assegno ed anteriormente alla proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; in tal caso, la riscossione dell'indennità di fine rapporto da parte del coniuge separato può solo incidere sulla situazione economica del coniuge obbligato e legittimare una modifica delle condizioni della separazione.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)