Sez. 1, Sentenza n. 19427 del 18/12/2003 (Rv. 569055 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE | Coniuge non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile - Diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge - Sussistenza - Condizioni e limiti temporali.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE
In tema di divorzio, l'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74), il quale attribuisce al coniuge cui sia stato riconosciuto l'assegno ex art. 5 della legge stessa e non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge "anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza", deve essere interpretato nel senso che il diritto alla quota sorge soltanto quando l'indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda (con conseguente insussistenza del diritto se l'indennità matura anteriormente a tale momento), e, quindi, anche prima della sentenza di divorzio, implicando ogni diversa interpretazione profili non manifestamente infondati di incostituzionalità della norma in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 bis CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)