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Sez. 3, Sentenza n. 4791 del 02/09/1982 (Rv. 422778 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE EX ART. 29 LETT. A) E B) DELLA PREDETTA LEGGE - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422778-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE EX ART. 29 LETT. A) E B) DELLA PREDETTA LEGGE - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

A norma del secondo comma dell'art. 30 della legge ("sull'equo canone") 27 luglio 1978 n. 392 (richiamato dall'art. 59, ultimo comma, e dall'art. 73), la causa - instaurata successivamente all'entrata in vigore di detta legge - concernente il recesso del locatore per i motivi di cui all'art. 29, lett. A) e b), della stessa legge appartiene inderogabilmente alla Competenza per materia del pretore, ove il canone annuo superi lire seicentomila. (V 6432/81, mass n 417251; (V 1874/81, mass n 412560).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)