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Sez. L, Sentenza n. 18901 del 07/09/2007 (Rv. 598866 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Dalla parte totalmente vittoriosa in primo grado - Eccezione di prescrizione - Nel rito del lavoro - Deduzione nella memoria di costituzione tempestivamente depositata - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598866-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)

Nel rito del lavoro, ove il giudice di primo grado abbia implicitamente disatteso l'eccezione di prescrizione rigettando la domanda per motivi di merito, l'eccezione stessa - che ha natura di eccezione in senso stretto, rilevabile soltanto ad istanza di parte - non si ha per riproposta in grado di appello se la parte interessata (appellata in sede di gravame) non l'abbia formalmente e tempestivamente dedotta nella memoria di costituzione, ai sensi dell'art. 436 cod. proc. civ.. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte territoriale che, in una controversia previdenziale, aveva accolto l'eccezione di prescrizione - già implicitamente respinta dal giudice di primo grado - degli accessori della prestazione pensionistica erogata in ritardo, pur essendo stata dedotta dall'INPS con memoria di costituzione in sede di gravame depositata dopo la scadenza del termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)