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Sez. 3, Sentenza n. 10516 del 07/05/2009 (Rv. 608100 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Pronuncia di primo grado "ultra petita" - Omessa impugnazione specifica al riguardo - Conseguenze - Potere del giudice d'appello di rilevare d'ufficio il vizio - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608100-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA

Il vizio di ultrapetizione comporta una nullità relativa della pronuncia, che deve essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi d'impugnazione e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice del gravame, altrimenti la pronunzia di quest'ultimo (che rilevasse, senza specifica impugnazione, l'ultrapetizione) incorrerebbe nel medesimo vizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)