Sez. 1, Sentenza n. 12446 del 21/12/1987 Ud. (dep. 14/12/1988) Rv. 179925 - 01
REATI CONTRO LE PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - ELEMENTO MATERIALE - ELEMENTO PSICOLOGICO - NOZIONE.*
REATI CONTRO LE PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - ELEMENTO MATERIALE - ELEMENTO PSICOLOGICO - NOZIONE.*
Nel reato di partecipazione a banda armata l'elemento materiale è costituito dalla formazione o partecipazione a un organismo associativo con lo scopo di commettere reati contro le personalità dello stato. Trattasi di reato di pericolo, nel quale l'elemento psicologico è individuato nello scopo di commettere i delitti indicati nell'art. 302 cod. pen.. (Conf mass n 162271).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)