diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1549 del 11/02/1995 (Rv. 490398 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI | Motivo dell'impugnazione - Contrasto con sentenza passata in giudicato successivamente alla pubblicazione della sentenza da revocare - Termine per impugnare - Termine annuale ex art 327 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490398-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI

La decadenza dall'impugnazione per il decorso del termine annuale dalla data del deposito della sentenza, prevista dall'art. 327 cod. proc. civ. anche per la revocazione per i motivi indicati dall'art. 395, numeri 4 e 5, trova normale applicazione anche quando si chieda la revocazione di una sentenza per la sua contrarietà ad un'altra sentenza, che solo in un momento successivo alla pubblicazione della prima abbia acquistato autorità di cosa giudicata e tuttavia sia richiamata dall'istante in quanto - secondo la sua tesi - modificativa con effetti retroattivi di una più antica sentenza, posta a base della decisione impugnata per revocazione. (Nella specie, l'attore in revocazione aveva impugnato ex art. 395, numeri 4 e5, cod. proc. civ. una sentenza che, sciogliendo una comunione di beni tra coniugi, aveva assegnato alla moglie in proprietà esclusiva - salvo un conguaglio - l'appartamento che ne costituiva l'oggetto, deducendo che il presupposto di tale sentenza era venuto meno quando la pronuncia che, nel diverso giudizio di separazione dei coniugi, aveva posto un obbligo di mantenimento a carico del marito era stata riformata in esito al procedimento di impugnazione. Il giudice di merito della revocazione aveva ritenuto l'impugnazione inammissibile sia per non configurabilità delle dedotte ipotesi di revocazione - osservando in particolare che il giudice della divisione non aveva affermato il diritto al mantenimento ma si era limitato a considerare lo stato patrimoniale dei condividenti -, sia per tardività dell'impugnazione. La S.C., ritenuta la pregiudizialità di tale secondo profilo, ha rigettato il relativo motivo di ricorso, pur osservando anche, al fine di negare la rilevanza di una dedotta questione di legittimità costituzionale, che il contrasto di giudicati che legittima la revocazione ex art. 395 n. 5 cod. proc. civ. è presente allorché la "precedente" sentenza ha ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico e non anche quando essa riguarda un fatto costituente un suo possibile antecedente logico, favorevole o contrario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)