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Sez. 5, Sentenza n. 9519 del 11/04/2008 (Rv. 602615 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - ALTRE OPERAZIONI DI CREDITO | Finanziamento a medio e lungo termine ex art.15 d.P.R. n.601 del 1973 - Adempimento anticipato - Decadenza dai benefici fiscali - Esclusione - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602615-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - ALTRE OPERAZIONI DI CREDITO

In tema di agevolazioni tributarie per il settore creditizio, la facoltà del debitore di adempimento anticipato delle obbligazioni assunte nei contratti di finanziamento a medio e lungo termine, essendo riconosciuta dalla legge come condizione di favore per il soggetto finanziato, quale contraente debole in un rapporto asimmetrico, non determina la decadenza dai benefici fiscali previsti dall'art.15 d.P.R. 29 settembre 1973, n.601, anche qualora tale facoltà sia esercitata prima che decorra la durata minima contrattuale considerata dalla norma agevolativa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/1993 num. 385 art. 40, Decreto Legge 31/01/2007 num. 70 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)