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Sez. 2, Sentenza n. 3017 del 06/06/1995 Cc. (dep. 20/06/1995) Rv. 201910 - 01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - In genere | Usura - Sequestro di disponibilità finanziarie - Motivazione in ordine al rapporto di pertinenza fra singole disponibilità e reato - Necessità.
Stato
decisa il 1995-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201910-01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - In genere

In tema di sequestro preventivo di disponibilità finanziarie relative al delitto di usura non è sufficiente motivare il provvedimento in ordine al "fumus delicti", occorrendo altresì, pur succintamente, dare atto della sussistenza di un rapporto di pertinenza fra le singole disponibilità sottoposte a vincolo e lo specifico fatto-reato contestato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)