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Sez. 2, Sentenza n. 2240 del 17/05/1996 Cc. (dep. 04/10/1996) Rv. 205874 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | "Periculum in mora" - Concreto rapporto di strumentalità con il reato - Necessità - Fattispecie relativa a sequestro di immobile per il reato di usura.
Stato
decisa il 1996-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205874-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

Il "periculum in mora" che, ai sensi del primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., legittima il sequestro preventivo, deve intendersi non come generica ed astratta eventualità, ma come concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati: la legge, infatti, ha inteso contenere il sacrificio dei diritti patrimoniali dei cittadini nei ristretti limiti dettati dalle effettive esigenze di prevenzione concrete del processo penale. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento di sequestro preventivo di un motel in danno di alcuni soggetti indagati per il reato di usura, in cui il pericolo era stato individuato nella sola eventualità che l'immobile potesse, previa commercializzazione, essere destinato alla commissione di altre usure).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)