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Sez. 2, Sentenza n. 6727 del 28/03/1995 Ud. (dep. 08/06/1995) Rv. 201773 - 01

Competenza - In genere | Criteri di attribuzione degli affari alle sezioni staccate - Violazione - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Conflitto di competenza - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201773-01

Competenza - In genere

L'attribuzione degli affari civili e penali che rientrano nel territorio delle sezioni distaccate non costituisce una competenza che possa essere assimilata, sotto ogni profilo - e segnatamente sotto l'aspetto della nullità per inosservanza - alla ordinaria competenza per territorio delineata dal codice di procedura; le sezioni staccate, infatti, non possono essere considerate uffici autonomi, ma semplici articolazioni dell'unico ufficio da cui dipendono e non è di conseguenza ipotizzabile alcun conflitto fra esse e la sede principale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)