Sez. 6, Sentenza n. 36352 del 28/05/2004 Ud. (dep. 15/09/2004) Rv. 230268 - 01
COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE | Criteri di attribuzione degli affari alle sezioni distaccate - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Conflitto di competenza - Ammissibilità - Esclusione.
COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE
L'attribuzione degli affari civili e penali che rientrano nel territorio delle sezioni distaccate (nella specie, di Corte di Appello) non costituisce una competenza che può essere assimilata - sotto ogni profilo, incluso quello della nullità conseguente all'inosservanza - alla ordinaria competenza per territorio delineata dal codice di procedura penale; le sezioni distaccate, infatti, non sono uffici autonomi, ma mere articolazioni dell'unico ufficio dal quale dipendono, per cui non è ipotizzabile alcun conflitto fra esse e la sede principale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)