Sez. 3, Sentenza n. 12123 del 23/05/2006 (Rv. 591081 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Declaratoria d'inammissibilità, per tardività, emessa dal giudice di merito - Ricorso per cassazione - Violazione di legge - Deduzione - Pronunzia d'Inammissibilità della domanda o dell'eccezione - Censura - Omissione - Motivo di ricorso - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Dichiarata dal giudice di merito l'inammissibilità, per tardività, di una domanda o un'eccezione fondata su una determinata norma di diritto, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale venga denunziata la violazione o falsa applicazione della non esaminata norma invocata con la domanda o l'eccezione, omettendosi viceversa di censurare la pronunzia d'inammissibilità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)