Sez. 3, Sentenza n. 5085 del 21/05/1998 (Rv. 515667 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Omesso esame di domanda - Difetto di motivazione su di un punto decisivo - Differenze con riferimento alla declaratoria di inammissibilità della domanda perché nuova, in conseguenza della mancata accettazione del contradditorio.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Quando il giudice di secondo grado su appello della parte convenuta ne valuta il comportamento ed esprime il giudizio che essa non ha accettato il contraddittorio su di una domanda nuova, la sentenza che dichiara inammissibile la domanda perché nuova, applica la norma processuale di cui all'art. 112 cod. proc. civ. in base ad un accertamento che, pur condotto su atti del processo, ha ad oggetto la manifestazione di una volontà e, quindi, una questione di fatto. Consegue che la Corte di cassazione, per poter verificare la legittimità della decisione di merito circa l'accettazione del contraddittorio, dev'essere investita da una censura di difetto di motivazione su di un punto decisivo, a norma dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non bastando che lo sia da una censura di violazione di norma sul procedimento, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. Infatti, quando l'applicazione che il giudice fa dell'art. 112 cod. proc. civ. corrisponde all'accertamento che egli dichiara di aver compiuto in ordine alla volontà manifestata dalle parti nel processo, il motivo per cui la sentenza può venir cassata è prima di difetto di motivazione e solo consequenzialmente di violazione della norma di diritto processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)