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Sez. 3, Sentenza n. 3651 del 10/12/2013 Cc. (dep. 27/01/2014) Rv. 259089 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Ignoranza dell'età della persona offesa - Scusabilità dell'errore inevitabile - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259089-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

In tema di prostituzione minorile, il fatto tipico scusante previsto dall'art. 602-quater cod. pen. in relazione all'ignoranza inevitabile circa l'età della persona offesa, è configurabile solo se emerga che nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere rivolto all'agente, per avere egli fatto tutto il possibile al fine di uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, attenendosi a uno standard di diligenza direttamente proporzionale alla rilevanza dell'interesse per il libero sviluppo psicofisico dei minori. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la sufficienza, ai fini della scusante, della mera dichiarazione del minore vittima di avere un'età superiore a quella effettiva, senza che fosse stata esperita dall'imputato alcuna puntuale verifica circa la veridicità dell'affermazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 47, Cod. Pen. art. 600 bis, Cod. Pen. art. 602 quater, Cod. Pen. art. 609 sexies CORTE COST., Legge 01/10/2012 num. 172 art. 4 com. 1 lett. P

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)