Sez. 3, Sentenza n. 12475 del 18/12/2015 Cc. (dep. 24/03/2016) Rv. 266484 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Ignoranza dell'età della persona offesa - Scusabilità dell'errore inevitabile - Condizioni - Ragioni.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE
In tema di prostituzione minorile, il fatto tipico scusante previsto dall'art. 602-quater cod. pen. in relazione all'ignoranza inevitabile circa l'età della persona offesa è configurabile solo se l'agente, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia stato indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne fosse maggiorenne; ne consegue che non sono sufficienti, al fine di ritenere fondata la causa di non punibilità, elementi quali la presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici di maggiorenni o rassicurazioni verbali circa l'età, provenienti dal minore o da terzi, nemmeno se contemporaneamente sussistenti. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'imputato ha l'onere di provare non solo la non conoscenza dell'età della persona offesa, ma anche di aver fatto tutto il possibile al fine di uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, attenendosi a uno standard di diligenza direttamente proporzionale alla rilevanza dell'interesse per il libero sviluppo psicofisico dei minori).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 47, Cod. Pen. art. 602 quater, Legge 01/10/2012 num. 172 art. 4 com. 1 n. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)