Sez. 3, Sentenza n. 132 del 07/01/1984 (Rv. 432388 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - PENDENZA DI GIUDIZIO SULLA DETERMINAZIONE DELL'EQUO CANONE, EX ART. 45 LEGGE N. 392 DEL 1978 - FACOLTÀ DEL CONDUTTORE DI CORRISPONDERE, SALVO CONGUAGLIO, L'IMPORTO NON CONTESTATO - EFFETTIVE CONSEGUENZE AI FINI DEL GIUDIZIO SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - PENDENZA DI GIUDIZIO SULLA DETERMINAZIONE DELL'EQUO CANONE, EX ART. 45 LEGGE N. 392 DEL 1978 - FACOLTÀ DEL CONDUTTORE DI CORRISPONDERE, SALVO CONGUAGLIO, L'IMPORTO NON CONTESTATO - EFFETTIVE CONSEGUENZE AI FINI DEL GIUDIZIO SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.*
L'ultimo comma dell'art. 45 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nel disporre che, ove penda giudizio sulla Determinazione dell'"equo canone", il conduttore "è obbligato a corrispondere, salvo conguaglio, l'importo non contestato", gli attribuisce espressamente la facoltà di limitare il versamento del corrispettivo, per tutta la durata del giudizio stesso, alla misura che reputa dovuta, anche se - al fine di evitare la sanzione risolutoria per inadempienza da morosità - ragionevole, non temeraria e, comunque, congrua. Conseguentemente, il giudice, accertato l'ammontare dell'equo canone, è tenuto a valutare, ai fini della statuizione sulla richiesta risoluzione del contratto, tutto il correlativo comportamento del conduttore alla stregua del disposto del richiamato art. 45.*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)