Sez. 3, Sentenza n. 9873 del 08/10/1990 (Rv. 469411 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - PENDENZA DI GIUDIZIO PER LA DETERMINAZIONE DELL'EQUO CANONE - POSIZIONE DEL CONDUTTORE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - PENDENZA DI GIUDIZIO PER LA DETERMINAZIONE DELL'EQUO CANONE - POSIZIONE DEL CONDUTTORE.*
L'ultimo comma dell'art. 45 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nel disporre che, ove penda giudizio sulla Determinazione dell'"equo canone", il conduttore" è obbligato a corrispondere, salvo conguaglio, l'importo non contestato", gli attribuisce espressamente la facoltà di limitare il versamento del corrispettivo, per tutta la durata del giudizio stesso, alla misura che reputa dovuta, anche se - al fine di evitare la sanzione risolutoria per inadempienza da morosità - ragionevole, non temeraria e, comunque, congrua. (Conf 132/84, mass n 432388).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)