Sez. 6, Sentenza n. 11 del 11/01/1969 Ud. (dep. 28/05/1969) Rv. 111575 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - NOMINA - IMPLICITA -FATTISPECIE.*
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - NOMINA - IMPLICITA -FATTISPECIE.*
Per la nomina del difensore di fiducia la legge stabilisce l'Obbligo dell'osservanza delle forme prescritte dall'art.134 cod.proc.pen. essa, pertanto, deve risultare da una dichiarazione espressa della parte interessata fatta in qualsiasi atto del procedimento ricevuto dalla autorita giudiziaria o ad essa presentato o resa personalmente o per mezzo di procuratore speciale nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario procedente o con lettera raccomandata diretta alla stessa cancelleria o segreteria. Peraltro la Mancanza di una espressa dichiarazione di nomina puo non avere Rilevanza solo eccezionalmente e precisamente allorquando si e in presenza di tutta una situazione completa e obiettiva di patrocinio che dia la certezza dell'avvenuto incarico. Una tale situazione non puo ritenersi realizzata dalla semplice presentazione, da parte di un avvocato, di due isolate istanze dirette ad ottenere un rinvio del dibattimento e ad eccepire l'incompetenza del giudice procedente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)