Sez. 1, Sentenza n. 3238 del 23/02/1972 Ud. (dep. 15/05/1972) Rv. 121023 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - LATITANTE - REVOCA DEL MANDATO DI CATTURA - APPLICABILITA DELLE NORME GENERALI.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - LATITANTE - REVOCA DEL MANDATO DI CATTURA - APPLICABILITA DELLE NORME GENERALI.*
Ai fini delle notifiche per gli imputati latitanti non e richiesta ne una formale declaratoria di latitanza, ne il compimento di ricerche diverse da quelle gia eseguite ai fini dell'esecuzione del mandato o ordine di cattura, ed attestate con il verbale di vane ricerche, dovendosi il richiamo all'art 170 contenuto nell'art 173 cod proc pen, intendere limitato alle formalita meramente esecutive della notifica. Ne consegue che, una volta cessata la latitanza, per effetto della revoca del provvedimento di cattura, non residua necessariamente una situazione di irreperibilita, ma, anzi, essendo il prevenuto ritornato allo stato libero, risorge la necessita di provvedere alle notifiche secondo le norme generali, giusta un criterio fondamentale, cui appare ispirato anche l'art 8 del DPR 8 agosto 1955, n 666, contenente Disposizioni attuative della riforma processuale dello stesso anno.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 199 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 173 CORTE COST., Legge 08/08/1955 num. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)