Sez. 6, Sentenza n. 3046 del 07/04/1989 Ud. (dep. 03/03/1990) Rv. 183542 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - LATITANTE - NEL GIUDIZIO DI APPELLO - NUOVE RICERCHE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - LATITANTE - NEL GIUDIZIO DI APPELLO - NUOVE RICERCHE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
La qualità di latitante, accertata attraverso la redazione del verbale di vane ricerche, cessa soltanto con la cattura o la Costituzione dell'imputato, con l'emanazione della sentenza di proscioglimento, con la revoca del mandato di cattura o l'Estinzione del reato per cui era stato emesso il mandato ovvero della pena per la cui esecuzione era stato emesso l'ordine di carcerazione. Ne consegue che, poiché non deve essere oggetto di ulteriori indagini l'accertamento, una volta intervenuto, di una qualità che permane finché non si verifichi alcuno degli eventi sopra indicati, la notificazione al latitante del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado viene ritualmente compiuta ai sensi dell'art. 173 cod. proc. pen. in relazione al precedente art. 170 senza la necessità di alcun aggiornamento del verbale di vane ricerche. (V mass n 181225; (V mass n 148411; (V mass n 121023).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 173 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)