Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22389 del 02/11/2015 (Rv. 637068 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Controversie in materia di protezione dei dati personali - Sospensione feriale dei termini - Applicazione - Soggezione al rito del lavoro - Irrilevanza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
Sebbene regolate dal rito del lavoro ex art. 10 del d.lgs. n. 150 del 2011, le controversie in materia di protezione dei dati personali sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poiché l'esclusione prevista dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui è disciplinata.
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 152, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)