Sez. 3, Sentenza n. 28291 del 22/12/2011 (Rv. 620795 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Esclusione per controversia di lavoro e pendenza - Estensione alle altre controversie assoggettate al rito del lavoro - Esclusione - Fattispecie in tema di risarcimento danni da circolazione stradale.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
L'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, stabilendo che la sospensione dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre non si applica, tra le altre, alle controversie previste dall'art. 429 cod. proc. civ. (sostituito dall'art. 409 per effetto dell'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533), si riferisce alle controversie individuali di lavoro e non, invece, a tutte le controversie che sono regolate dal rito del lavoro, facendo tale norma richiamo alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata. (Nella specie, si è escluso che una controversia in materia di risarcimento danni da circolazione stradale, nella vigenza dell'art. 3 della legge 21 febbraio 2006 n. 102, abrogato dall'art. 53 della legge 18 giugno 2009, n. 69 fosse sottratta alla regola generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale).
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 21/02/2006 num. 102 art. 3 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 53, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)