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Sez. 3, Sentenza n. 7184 del 12/05/2003 (Rv. 562876 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PIGIONI, FITTI, CORRISPETTIVI DI LOCAZIONI | Oneri accessori posti a carico del conduttore - Prescrizione biennale - Incostituzionalità - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2003-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562876-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PIGIONI, FITTI, CORRISPETTIVI DI LOCAZIONI

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 841 del 1973, che stabilisce il termine biennale di prescrizione del diritto del locatore al rimborso degli oneri accessori a carico del conduttore, per la disparità di trattamento in materia di prescrizione dei canoni e degli oneri accessori, attesa la "ratio" della diversità di disciplina, costituita dall'esigenza della rapida definizione delle contestazioni relative ad un rapporto accessorio, quali le spese condominiali.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 22/12/1973 num. 841 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)