Sez. 3, Sentenza n. 7184 del 12/05/2003 (Rv. 562876 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PIGIONI, FITTI, CORRISPETTIVI DI LOCAZIONI | Oneri accessori posti a carico del conduttore - Prescrizione biennale - Incostituzionalità - Manifesta infondatezza.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PIGIONI, FITTI, CORRISPETTIVI DI LOCAZIONI
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 841 del 1973, che stabilisce il termine biennale di prescrizione del diritto del locatore al rimborso degli oneri accessori a carico del conduttore, per la disparità di trattamento in materia di prescrizione dei canoni e degli oneri accessori, attesa la "ratio" della diversità di disciplina, costituita dall'esigenza della rapida definizione delle contestazioni relative ad un rapporto accessorio, quali le spese condominiali.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 22/12/1973 num. 841 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)