diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1338 del 07/02/2000 (Rv. 533566 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PIGIONI, FITTI, CORRISPETTIVI DI LOCAZIONI | Locatore unico proprietario - Oneri accessori posti a carico del conduttore - Rimborso - Prescrizione - Termine biennale - Decorrenza.
Stato
decisa il 2000-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533566-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PIGIONI, FITTI, CORRISPETTIVI DI LOCAZIONI

Nell'ipotesi di unico proprietario e locatore delle singole unità immobiliari che compongono l'edificio, la data di decorrenza della prescrizione biennale del diritto al rimborso degli oneri accessori posti (per legge o per contratto) a carico dei conduttori, deve essere individuata in relazione a quella di chiusura della gestione annuale dei servizi accessori, secondo la cadenza con cui questa in concreto si svolge nell'ambito del rapporto di locazione (nella specie è stato anche affermato che non può tenersi conto della normativa che impone all'INAIL di approvare il bilancio entro il 31 luglio dell'anno successivo, trattandosi di norma concernente l'organizzazione interna dell'ente ai fini contabili, la cui osservanza o meno non può incidere sul rapporto privatistico di locazione dal quale nasce il credito per gli oneri accessori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 22/12/1973 num. 841 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)