diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 17503 del 30/08/2005 (Rv. 584111 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE | Nozione - Ritrattazione bilaterale del contratto - Configurabilità - Sussistenza - Effetti - Domande ed eccezioni fondate sul contratto sciolto - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584111-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE

In tema di risoluzione consensuale del contratto, il mutuo dissenso, realizzando per concorde volontà delle parti la ritrattazione bilaterale del negozio, dà vita a un nuovo contratto, di natura solutoria e liberatoria, con contenuto eguale e contrario a quello del contratto originario; pertanto, dopo lo scioglimento, le parti non possono invocare cause di risoluzione per inadempimento relative al contratto risolto giacchè ogni pretesa od eccezione può essere fondata esclusivamente sul contratto solutorio e non su quello estinto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)