Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4134 del 02/03/2015 (Rv. 634549 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Mutuo dissenso - Disciplina applicabile - Art. 28, secondo comma, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema d'imposta di registro, il "mutuo dissenso", che è un nuovo contratto, con contenuto eguale e contrario a quello originario, è soggetto a tassazione ex art. 28, secondo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, regola residuale applicabile a tutti gli atti risolutivi di negozi giuridici che non trovino la loro fonte in clausole o condizioni contenute nel negozio da risolvere (o in patto autonomo stipulato entro il secondo giorno successivo alla sua conclusione).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 28 com. NaN, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)