Sez. 1, Sentenza n. 6376 del 16/12/1985 (Rv. 443464 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE - REGISTRAZIONE A TASSA FISSA - INGIUNZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER IL PAGAMENTO DELLA IMPOSTA NORMALE - OPPOSIZIONE AVVERSO L'INGIUNZIONE - RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI UNA NORMA AGEVOLATRICE DIVERSA DA QUELLA INVOCATA AL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE - REGISTRAZIONE A TASSA FISSA - INGIUNZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER IL PAGAMENTO DELLA IMPOSTA NORMALE - OPPOSIZIONE AVVERSO L'INGIUNZIONE - RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI UNA NORMA AGEVOLATRICE DIVERSA DA QUELLA INVOCATA AL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo ad un atto registrato a tassa fissa, e per il quale l'amministrazione finanziaria emetta poi ingiunzione per il pagamento della normale imposta di registro, deducendo la non spettanza del beneficio applicato in Sede di registrazione, deve ritenersi consentito al contribuente, con l'opposizione avverso la predetta ingiunzione, di far valere una norma agevolatrice, giustificativa della registrazione a tassa fissa, diversa da quella invocata al momento della registrazione medesima, trattandosi di indagine diretta ad accertare l'obiettivo trattamento tributario dell'atto, la quale può essere compiuta in Sede giudiziaria indipendentemente da quanto ritenuto dai contraenti e dalla amministrazione in Sede di registrazione (comportamento non implicante di per sè decadenza dal beneficio). (V 202/71, mass n 349609).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)