Sez. 1, Sentenza n. 202 del 27/01/1971 (Rv. 349609 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - RICHIESTA DI SPETTANZA DI BENEFICIO FISCALE SOTTO NORMA DIVERSA DA QUELLA DEDOTTA IN PRIMO GRADO - POSSIBILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - RICHIESTA DI SPETTANZA DI BENEFICIO FISCALE SOTTO NORMA DIVERSA DA QUELLA DEDOTTA IN PRIMO GRADO - POSSIBILITA - CONDIZIONI.*
In grado di appello puo essere invocato un diverso fondamento normativo per il preteso beneficio fiscale se il mutamento della causa petendi non importi alcuna esigenza di nuove indagini, ma soltanto l'applicazione di una diversa norma giuridica ad una situazione di fatto gia accertata senza alterare l'ambito originario della controversia riguardante appunto la spettanza o meno di un trattamento fiscale di favore, (nella specie, mentre nel giudizio di primo grado erano stati invocati i benefici fiscali delle leggi, 2 luglio 1949, n 408, e della legge 3 agosto 1949, n 589, nel giudizio di secondo grado si era fatto richiamo alla legge 28 giugno 1943, n 666).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)