Sez. 3, Sentenza n. 396 del 05/02/1968 (Rv. 331383 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CRITERI DISTINTIVI.*
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CRITERI DISTINTIVI.*
Secondo il sistema adottato negli artt.615- 618 cod. proc. civ., il criterio distintivo tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli Atti esecutivi consiste nel fatto che, mentre l'opposizione tende ad investire l'an dell'Azione esecutiva, avendo per oggetto ogni contestazione sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione, sia in via assoluta, per difetto cioe di titolo, sia relativamente ad alcuni beni, dei quali il debitore eccepisca l'impignorabilita, l'opposizione agli Atti esecutivi attiene al quo modo dell'Azione esecutiva, avendo per oggetto le questioni circa l'esistenza di irregolarita formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi altro atto del procedimento esecutivo o attinenti a vizi di notificazione degli stessi. (Conf.721-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)