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Sez. 2 - , Sentenza n. 22756 del 03/07/2020 Ud. (dep. 28/07/2020) Rv. 279483 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE | Mediante minaccia - Truffa aggravata dal timore di pericolo immaginario – Differenze.
Stato
decisa il 2020-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279483-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE

Il criterio differenziale tra il delitto di rapina mediante minaccia e quello di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario consiste nel diverso modo in cui viene prospettato il danno, sicché si ha truffa aggravata quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di rapina mediante minaccia quando il danno viene prospettato come certo e sicuro, ad opera del reo o di altri ad esso collegati, di modo che l'offeso è posto nella alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto o di incorrere nel danno minacciato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 lett. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)