Sez. 2, Sentenza n. 51732 del 19/11/2013 Ud. (dep. 23/12/2013) Rv. 258110 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE | Mediante minaccia - Truffa - Circostanze aggravanti - Timore di pericolo immaginario - Differenza.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE
Il criterio differenziale tra il delitto di rapina mediante minaccia e quello di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario consiste nel diverso modo in cui viene prospettato il danno; in particolare, si ha truffa aggravata quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore; viceversa ricorre il delitto di rapina mediante minaccia quando il danno viene prospettato come certo e sicuro, ad opera del reo o di altri ad esso collegati, di modo che l'offeso è posto nella alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto o di incorrere nel danno minacciato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)