Sez. 1, Sentenza n. 6852 del 17/06/1995 (Rv. 492906 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE | Prededucibilità delle spese a norma dell'art. 111 Legge fall. - Debiti sorti in sede di amministrazione controllata e contratti per finalità proprie della procedura - Applicabilità della prededuzione - Eccezioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE
Il principio della prededucibilità delle spese, sancito dall'art. 111 n. 1 legge fall., va esteso anche ai debiti sorti in sede di amministrazione controllata e contratti per la finalità propria della procedura stessa, rimanendo estranei alla nozione di debiti di massa quelli sorti anteriormente all'apertura della detta procedura. Tale regola trova eccezione soltanto nell'ipotesi in cui la continuazione dell'esercito dell'impresa, per le particolari caratteristiche del rapporto, dia luogo a prestazioni insuscettibili di assurgere ad entità giuridiche autonome e costituenti, invece, momenti esecutivi di una obbligazione rigidamente indivisibile, in guisa da attrarre necessariamente nell'orbita dell'amministrazione controllata l'intero ed unico credito (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha escluso che ricorra la menzionata eccezione relativamente al corrispettivo dell'appalto, quando sia stato pattuito il pagamento per stati di avanzamento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)