Sez. 1, Sentenza n. 8590 del 15/07/1992 (Rv. 478188 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Ordine di distribuzione - In genere | Procedure concorsuali - Consecuzione - Debiti sorti in sede di amministrazione controllata - "Debiti di massa" - Configurabilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Ordine di distribuzione - In genere
I debiti di massa da pagarsi in prededuzione (art. 3 n. 1 legge fall.) sono quelli che si collegano direttamente ad obbligazioni contratte dall'Ufficio fallimentare, o ad essi assimilati, e non sono perciò soggetti al regime dei debiti del fallito sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento, sicché, da un lato, non sono soggetti al principio della "par condicio", dall'altro, non sono vincolati dalle disposizioni dell'art. 55 legge fall., con la conseguenza che i corrispondenti crediti vanno fatti valere nell'ambito della procedura fallimentare con gli accessori conseguenziali, compreso il risarcimento per il maggior danno derivante dalla mora del debitore. Peraltro, per il principio di interdipendenza delle procedure concorsuali va riconosciuta la qualità di "debiti di massa" anche a quelli sorti in sede di Amministrazione controllata, sia quando la gestione dell'impresa venga affidata al commissario giudiziale, sia quando essa venga conservata dall'imprenditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 n. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 n. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)