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Sez. 3, Ordinanza n. 9360 del 09/04/2025 (Rv. 674610-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE | Imparzialità del consulente tecnico d’ufficio - Collaborazione scientifica all’interno di un manuale scritto da diversi autori - Causa di astensione - Condizioni - Fattispecie. PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674610-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE

In tema di imparzialità del consulente tecnico d'ufficio, non rappresentano, di per sé, cause di astensione o ricusazione del consulente la mera collaborazione scientifica all'interno di un manuale scritto da più autori o la semplice collaborazione didattica all'interno di un medesimo istituto universitario, attività che non determinano una comunione di interessi da cui l'ausiliario del giudice possa essere condizionato nella stesura della relazione, occorrendo invece la prova di una situazione tale da rendere il c.t.u. interessato a non contraddire il consulente tecnico di parte o ad aderire alle sue tesi. (Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione del dovere d'imparzialità del consulente tecnico d'ufficio, incaricato di valutare la capacità di intendere e volere di un soggetto al momento della stipula di un contratto di mandato a gestire investimenti finanziari e pervenuto ad un giudizio concordante col consulente di una delle parti, col quale aveva condiviso un manuale di psichiatria redatto da più autori ed un'esperienza didattica nel medesimo corso universitario).

Cod. Proc. Civ. art. 192, Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 68 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)