Sez. L, Ordinanza n. 27902 del 30/10/2019 (Rv. 655526 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Omessa o tardiva comunicazione di assunzione del lavoratore - Abrogazione ex art. 116, comma 12, della l. n. 388 del 2000 - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
Le violazioni relative all'omessa o tardiva comunicazione di assunzione nel rapporto di lavoro, di cui all'art. 9 bis del d.l. n. 510 del 1996, conv. dalla l. n. 608 del 1996, hanno natura sostanziale poiché attengono all'esercizio da parte della P.A. della funzione di controllo del lavoro propria delle norme sul collocamento dei lavoratori, sicché non si applica l'art. 116, comma 12, della l. n. 388 del 2000, che ha abrogato le sole infrazioni sul collocamento di carattere meramente formale.
Riferimenti normativi: Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 bis CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)