diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11472 del 18/11/1997 (Rv. 510112 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Ordinanze non impugnabili - Ricorso per cassazione ex art. 111 cost. - Ammissibilità - Rigetto della domanda "allo stato degli atti" - Influenza sulla decisorietà e definitività - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510112-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Le ordinanze non impugnabili pronunciate ai sensi degli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794, in tema di liquidazione degli onorari spettanti agli avvocati ed ai procuratori nei confronti dei loro clienti, sono soggette a ricorso per cassazione in base all'art. 111 della Costituzione, poiché esse si caratterizzano per la decisorietà, attribuendo o negando ad una delle parti e nei riguardi dell'altra un bene della vita oggetto della controversia, e per la definitività, la quale non può essere esclusa dalla circostanza che in caso di rigetto il provvedimento sia stato espressamente pronunziato "allo stato degli atti", e quindi nell'implicito presupposto della riproponibilità della domanda.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)