Sez. L, Sentenza n. 11472 del 18/11/1997 (Rv. 510112 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Ordinanze non impugnabili - Ricorso per cassazione ex art. 111 cost. - Ammissibilità - Rigetto della domanda "allo stato degli atti" - Influenza sulla decisorietà e definitività - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Le ordinanze non impugnabili pronunciate ai sensi degli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794, in tema di liquidazione degli onorari spettanti agli avvocati ed ai procuratori nei confronti dei loro clienti, sono soggette a ricorso per cassazione in base all'art. 111 della Costituzione, poiché esse si caratterizzano per la decisorietà, attribuendo o negando ad una delle parti e nei riguardi dell'altra un bene della vita oggetto della controversia, e per la definitività, la quale non può essere esclusa dalla circostanza che in caso di rigetto il provvedimento sia stato espressamente pronunziato "allo stato degli atti", e quindi nell'implicito presupposto della riproponibilità della domanda.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)