Sez. 2, Sentenza n. 6033 del 10/07/1987 (Rv. 454399 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ORDINANZE NON IMPUGNABILI - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ORDINANZE NON IMPUGNABILI - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ.*
Le ordinanze non impugnabili pronunciate ai sensi degli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794, in tema di liquidazione degli onorari spettanti agli avvocati e ai procuratori nei confronti dei loro clienti, sono soggette a ricorso per Cassazione in base all'art. 111 della Costituzione, poiché esse, oltre che per la loro definitività, si caratterizzano per la decisorietà, attribuendo o negando a una delle parti e nei riguardi della altra un bene della vita oggetto della controversia. (V 3402/78, mass n 392847; (Conf 3386/81, mass n 413968).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)