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Sez. 5 - , Ordinanza n. 15637 del 11/06/2019 (Rv. 654156 - 01)

SOCIETÀ - IN GENERE - DIFFERENZE DALLA COMUNIONE - TIPI DI SOCIETÀ - INDICAZIONE NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA | Legittimazione ad agire degli ex soci di società estinta - Rapporti pendenti dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese - Successione dei soci - Litisconsorzio processuale - Limiti - Distinzione tra rapporti attivi e passivi - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654156-01

SOCIETÀ - IN GENERE - DIFFERENZE DALLA COMUNIONE - TIPI DI SOCIETÀ - INDICAZIONE NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA

In tema di legittimazione ad agire degli ex soci di società di capitali estinta, per i rapporti facenti capo a questa ed ancora pendenti dopo la cancellazione dal registro delle imprese si determina un fenomeno successorio rispetto al quale occorre distinguere: se l'ex socio agisce per un debito della società estinta, non definito in sede di liquidazione, la successione interessa tutti i soci esistenti al momento della cancellazione, posto che essi succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società, sicché sussiste un litisconsorzio di natura processuale e tutti i soci debbono essere chiamati in giudizio, ciascuno quale successore della società e nei limiti della propria quota di partecipazione; se invece l'ex socio agisce per un credito della società estinta, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, la mancata liquidazione comporta soltanto che si instaurerà tra i soci medesimi un regime di contitolarità o comunione indivisa, onde anche la relativa gestione ne seguirà il regime proprio, con esclusione del litisconsorzio. (Nella specie, la S.C. ha accolto, nel merito, l'originario ricorso del contribuente che, quale ex socio, aveva agito per il rimborso del credito IVA, non iscritto nel bilancio finale di liquidazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1312, Cod. Civ. art. 2324, Cod. Civ. art. 2492, Decreto Legisl. 17/01/2006 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)