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Sez. 1 - , Ordinanza n. 17492 del 04/07/2018 (Rv. 649892 - 01)

SOCIETÀ - IN GENERE - DIFFERENZE DALLA COMUNIONE - TIPI DI SOCIETÀ - INDICAZIONE NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA | Legittimazione ad agire degli ex soci di società estinta - Rapporti pendenti dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese - Successione dei soci - Litisconsorzio processuale - Limiti - Distinzione tra rapporti attivi e passivi - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649892-01

SOCIETÀ - IN GENERE - DIFFERENZE DALLA COMUNIONE - TIPI DI SOCIETÀ - INDICAZIONE NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA

In tema di legittimazione ad agire degli ex soci di società di capitali estinta, per i rapporti facenti capo a questa ed ancora pendenti dopo la cancellazione dal registro delle imprese si determina un fenomeno successorio rispetto al quale occorre distinguere: se l'ex socio agisce per un debito della società estinta, non definito in sede di liquidazione, la successione interessa tutti i soci esistenti al momento della cancellazione, posto che essi succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società, sicché sussiste un litisconsorzio di natura processuale e tutti i soci debbono essere chiamati in giudizio, ciascuno quale successore della società e nei limiti della propria quota di partecipazione; se invece l'ex socio agisce per un credito della società estinta, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, la mancata liquidazione comporta soltanto che si instaurerà tra i soci medesimi un regime di contitolarità o comunione indivisa, onde anche la relativa gestione ne seguirà il regime proprio, con esclusione del litisconsorzio. (Nella specie, la S.C. ha rimesso le parti innanzi al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio, avendo il socio agito individualmente per un credito della società estinta, ma condizionato al pagamento di un debito della stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2324, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)