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Sez. 5, Sentenza n. 1091 del 08/11/2012 Ud. (dep. 09/01/2013) Rv. 254463 - 01

GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO | Disciplina successiva alla modifica ex D.L. n. 144 del 2005 - Sottoscrizione dell'ufficiale di P.G. - Nullità della citazione - Sussistenza - Precedente regolare esercizio dell'azione penale - Rilevanza in senso contrario - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254463-01

GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO

È affetta da nullità la citazione a giudizio avanti al Giudice di pace sottoscritta dall'ufficiale di P.G. senza che possa rilevare in senso contrario l'avvenuto regolare esercizio dell'azione penale, mediante la formulazione dell'imputazione e l'autorizzazione alla citazione, antecedente alla modifica dell'art. 20 D.Lgs. n. 274 del 2000 ad opera della legge 31/07/2005 n. 155.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 27/07/2005 num. 144 art. 17 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 155 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)